I Fondi di Funzionamento vengono erogati dalla Provincia agli Istituti Superiori in base all'art. 3, commi 1 e 2 della L. 23/96, "Norme per l'edilizia scolastica", ai sensi del quale la Provincia deve provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore, alle spese varie d'ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
I Criteri di ripartizione vengono erogati annualmente e sono stabiliti dal
regolamento.